Amministrazione Trasparente

Accesso civico semplice concernente dati, documenti, e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Data di pubblicazione: 28/02/2025

Data di ultimo aggiornamento: 28/02/2025

Responsabile della prevenzione della corruzione: Segretario Comunale

Come presentare l’istanza:
utilizzare l’apposito modulo e inviarlo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Roccascalegna:

– tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollocomuneroccascalegna@pec.it allegando scansione di un documento d’identità valido;
– tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunediroccascalegna.it allegando scansione di un documento d’identità valido;
– tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Roccascalegna, Via Roma, 16 – 66040 Roccascalegna (Ch);
– direttamente presso l’Ufficio Protocollo allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Scarica qui il modulo per l’istanza di accesso civico

Che cos’è l’accesso civico cosiddetto “semplice”? (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013):
Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni tramite la pubblicazione sul sito internet dei dati, informazioni o documenti richiesti e la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
L’accesso civico “semplice” si differenzia notevolmente dal diritto di accesso cosiddetto “documentale” finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

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